Art. 3.
(Obblighi dei soggetti proprietari
delle strutture sportive).

      1. I soggetti pubblici o privati proprietari di impianti sportivi aperti al pubblico realizzano, in conformità delle disposizioni vigenti, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità alle strutture sportive e ai connessi servizi da parte dei portatori di handicap.
      2. I portatori di handicap devono essere messi in grado di raggiungere i posti ad essi riservati senza dover superare differenze di livello ovvero potendole superare mediante rampe od ascensori.